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Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresi' delle note di variazioni presentate dal Governo fino al 13 giugno 1910 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1910, n. 884

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La L. 29 dicembre 1910, n. 884 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' dell'art. 1 della legge 29 giugno 1910, n. 351, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1910, lo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' prorogata fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1911".

Testo in vigore dal 14 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1910 al 14 gennaio 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1910, n. 884

    La L. 29 dicembre 1910, n. 884 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' dell'art. 1 della legge 29 giugno 1910, n. 351, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1910, lo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' prorogata fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1911".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-29;351~art1 · fonte del testo