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Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresi' delle note di variazioni presentate dal Governo fino al 13 giugno 1910 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1910, n. 884
1La L. 29 dicembre 1910, n. 884 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' dell'art. 1 della legge 29 giugno 1910, n. 351, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1910, lo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' prorogata fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1911".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
