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Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle Colonie medesime in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 9 giugno 1910 secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge.

Testo in vigore dal 30 giugno 1910 al 14 gennaio 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-29;351~art2 · fonte del testo