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Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle Colonie medesime in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 9 giugno 1910 secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1910, n. 884
1La L. 29 dicembre 1910, n. 884 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la facolta' data al Governo del Re di esercitare provvisoriamente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 e' prorogata al 31 marzo 1911.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
