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La restituzione delle somme di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e' fatta al personale ferroviario d'ufficio senza che occorra la domanda.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art11 · fonte del testo