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La restituzione delle somme di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e' fatta al personale ferroviario d'ufficio senza che occorra la domanda.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008
