Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In aggiunta al fondo di 30 milioni autorizzato dalla legge 14 luglio 1907, n. 553, per la costruzione e lo acquisto di case economiche per il personale delle ferrovie dello Stato e' data facolta' di impiegare nel triennio 1° luglio 1913-30 giugno 1916 una somma annua non superiore a quella che dopo la concessione dei mutui di cui al precedente art. 10 rimarra' disponibile sui residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi.
tolto: Ad uguale scopo e con prelevamento dalla indicata disponibilita' potra' essere impiegata nel quinquennio successivo una somma che unita a quella del triennio 1913-916 non ecceda l'importo di 50 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art13 · fonte del testo