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Per le cessioni contratte dopo la pubblicazione delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, e quando per ciascuna di esse sia gia' stata pagata la meta' dell'importo totale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, quale gerente dei capitali versatile dalla Cassa depositi e prestiti, per essere investiti in mutui al personale, puo', su richiesta e per conto dell'agente debitore, estinguere l'obbligazione per la quale la cessione fu contratta, mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta alla Societa' od Istituto cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art12 · fonte del testo