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[1]In aggiunta al fondo di 30 milioni autorizzato dalla legge 14 luglio 1907, n. 553, per la costruzione e lo acquisto di case economiche per il personale delle ferrovie dello Stato e' data facolta' di impiegare nel triennio 1° luglio 1913-30 giugno 1916 una somma annua non superiore a quella che dopo la concessione dei mutui di cui al precedente art. 10 rimarra' disponibile sui residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi.

[2]Ad uguale scopo e con prelevamento dalla indicata disponibilita' potra' essere impiegata nel quinquennio successivo una somma che unita a quella del triennio 1913-916 non ecceda l'importo di 50 milioni.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art13 · fonte del testo