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La somma da destinarsi a mutui contro cessione del quinto dello stipendio o della paga di cui al precedente art. 10 e quella da investirsi a termini dell'articolo 13 nella costruzione e nell'acquisto di case economiche per il personale delle ferrovie dello Stato, non potranno annualmente superare nel triennio 1° luglio 1913-30 giugno 1916 l'importo corrispondente ai residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art14 · fonte del testo