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La disposizione di cui alla prima parte dell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e' estesa ai redditi di cui agli articoli 10 e 13 della presente legge.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art15 · fonte del testo