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[1]L'Opera assorbira' il residuo fondo della sottoscrizione per gli orfani degli agenti ferroviari periti nel terremoto del 28 dicembre 1908, assumendo a suo carico il relativo trattamento.

[2]In occasione della formazione del primo bilancio tecnico, di cui all'art. 8, sara' determinata quale sia l'eccedenza di detto fondo in confronto ai bisogni per il trattamento degli orfani suindicati. Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilira' quale parte di detta eccedenza possa essere distribuita agli agenti bisognosi o ad orfani di agenti superstiti che si fossero trovati in servizio all'epoca del terremoto nelle localita' devastate.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art6 · fonte del testo