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[1]Alla gestione delle entrate e delle spese relative all'Opera corrispondono appositi capitoli del bilancio ferroviario.

[2]I residui attivi sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, i quali saranno esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'art. 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato dall'art. 6 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art9 · fonte del testo