Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in uno dei corpi militari della R. marina sono necessarie le seguenti condizioni:

[2]1° essere cittadino italiano; e, per i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza, essere inoltre esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

[3]2° aver compiuto il 17° anno di eta' e non superato quel limite massimo di eta' che sara' stabilito dagli ordinamenti dei singoli corpi.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art12 · fonte del testo