Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1924 al 16 dicembre 2009. 167 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Sono corpi militari della Regia marina:
tolto: A) Per gli ufficiali:
tolto: a) il corpo di Stato Maggiore generale (nel quale sono compresi anche gli specialisti di armi navali);
tolto: b) il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine;
tolto: c) il corpo del Genio navale;
tolto: d) il corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende in ruoli organici distinti gli «ufficiali medici», gli «ufficiali chimici-farmacisti» ed i «cappellani capi»;
tolto: e) il corpo di Commissariato militare marittimo;
tolto: f) il corpo delle Capitanerie di porto;
tolto: g) il corpo degli ufficiali del corpo Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, assistenti del Genio navale, carpentieri, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti.
tolto: B) Per i sottufficiali, graduati e comuni:
tolto: il corpo Reale equipaggi il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, assistenti del Genio navale, carpentieri, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri. Nella categoria fuochisti non esiste grado di sottufficiale, salvo il disposto dell'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art1 · fonte del testo