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[1]((Gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti sono reclutati per mezzo di un unico Istituto di istruzione ed educazione che prende il titolo di «Regia accademia navale», secondo le norme che saranno stabilite dall'ordinamento dell'Istituto.
[2]Gli allievi della Regia accademia navale devono contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi, con ferma di anni 4 all'atto della nomina ad ufficiale. Tale arruolamento potra' essere contratto dagli allievi mentre appartengono alla terza classe o classi superiori, purche' essi abbiano compiuto il 17° anno di eta')).
Testo in vigore dal 1 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
