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[1]I tenenti medici della R. marina in servizio attivo permanente sono tratti, mediante concorso, tra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della R. marina, e in mancanza fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del R. esercito.

[2]In difetto di tali aspiranti potranno essere chiamati a concorso i laureati in medicina e chirurgia, anche se non rivestono i gradi anzidetti.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 1 luglio 1922

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art15 · fonte del testo