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[1]Possono essere nominati sottotenenti macchinisti di complemento in seguito a concorso per esami:
[2]1° i macchinisti della marina mercantile che non abbiano oltrepassato il 40° anno di eta' e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio su piroscafi nazionali il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;
[3]2° i sottufficiali del corpo R. equipaggi della categoria macchinisti o meccanici, che siano stati congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e non abbiano superato il 45° anno di eta'.
[4]I macchinisti della marina mercantile che, non avendo oltrepassata l'eta' di 40 anni, hanno esercitato per un anno la direzione di macchina su piroscafi nazionali con apparato motore di almeno 1000 cavalli indicati, possono ottenere la nomina direttamente nel grado di tenente macchinista di complemento.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 2 marzo 1918
