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Salvo quanto e' stabilito dal seguente art. 28, la presente legge avra' effetto dal 1° marzo Da questa data e sino a quando non saranno approvate le variazioni nei quadri organici per la prima applicazione della presente legge, come dal successivo art. 28, e non saranno avvenute le eventuali promozioni ai posti di risulta sara' sospesa l'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1910; n. 430, nonche' del R. decreto 17 luglio 1910, n. 565.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
