Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' abrogata la legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie 2ª.
tolto: Gli articoli 7 e 8 e il comma b) dell'art. 2 della legge 27 giugno 1909, n. 377, sono soppressi.
tolto: S'intendono parimente modificate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle sancite dalla presente legge e annesse tabelle.
tolto: Nulla e' innovato nei riguardi delle disposizioni speciali stabilite dalle leggi 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª) e 13 luglio 1910, n. 430, per l'indennita' d'arma, i limiti d'eta' e il trattamento di pensione degli ufficiali macchinisti. Restano parimenti immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del genio navale, ai quali s'intendera' altresi' esteso il disposto dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, numero 345.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art27 · fonte del testo