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[1]Potranno concorrere a formare la nuova categoria «radiotelegrafisti» del corpo di R. equipaggi i militari delle categorie «timonieri» e «semaforisti», che siano abilitati al servizio radiotelegrafico.

[2]Apposite norme, da approvarsi con decreto Reale, stabiliranno le condizioni e le modalita' per tali passaggi, nonche' tutte le altre disposizioni relative all'anzidetta categoria di nuova costituzione alla quale si intenderanno estese le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345 (articoli 3 e 3-bis della legge 27 giugno 1901, n. 276).

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art34 · fonte del testo