Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 360 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: All'art. 3 della legge 27 giugno 1901, n. 276, sono sostituiti i seguenti:

tolto: Art. 3. - Sono stabilite due successive rafferme di sei anni, a ciascuna delle quali e' annesso un soprassoldo mensile diL. 25.

tolto: La prima rafferma con un soprassoldo puo' concedersi:

tolto: a) ai sottufficiali di ogni categoria ed ai sotto capi e comuni di lª classe delle categorie cannonieri, torpedinieri, fuochisti e semaforisti, dopo che abbiano compiuto la ferma di quattro o di sei anni;

tolto: b) ai sotto capi ed ai comuni di lª classe delle altre categorie, dopo che abbiano compiuto sei anni di ferma.

tolto: Non possono pero' ottenerla i militari che abbiano compiuto 36 anni di eta', se graduati, e 32 se comuni.

tolto: La seconda rafferma col doppio soprassoldo puo' concedersi ai militari che abbiano compiuto la prima rafferma di sei anni.

tolto: I militari raffermati con uno o due premi in base alla legge sulla leva marittima del 16 dicembre 1888 (testo unico approvato con R. decreto n. 5860, serie 3ª) e con paga superiore alla ordinaria possono essere ammessi a commutare la rafferma in corso nella rafferma sessennale col doppio soprassoldo, cessando dal percepire il premio o i premi di rafferma e l'assegno in aumento della paga ordinaria del loro grado e della loro classe che ricevono in forza delle disposizioni preesistenti.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: Nelle concessioni di queste rafferme si ha per norma la somma disponibile a tale uopo nel bilancio annuale della marina in relazione a quanto e' prescritto dall'art. 11. Nei limiti del fondo stanziato avra' la precedenza la concessione della rafferma con un soprassoldo.

tolto: Art. 3 bis. - Il soprassoldo annesso alle rafferme di sei anni ha la stessa decorrenza della rafferma.

tolto: Pero' i militari vincolati alla ferma di anni sei, ascritti alle categorie cannonieri, torpedinieri, macchinisti e fuochisti dei ruoli naviganti ed alla categoria semaforisti, potranno, dopo compiuti quattro anni di ferma, essere ammessi all'anticipato godimento del soprassoldo di L. 25, purche' si vincolino a contrarre, al termine della loro ferma, la rafferma di sei anni.

tolto: Pei militari ammessi a commutare la rafferma in corso in quella sessennale col doppio soprassoldo, questo ultimo decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello della commutazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;345~art3 · fonte del testo