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I sottufficiali della soppressa categoria furieri del corpo Reale equipaggi, fino a tanto che non potranno ottenere il trasferimento nei personali civili della R. marina, giusta il precedente art. 33, costituiranno un ruolo transitorio di eliminazione, conseguendo in esso l'avanzamento con le norme sancite per le altre categorie del corpo R. equipaggi.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 15 giugno 1915
