Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1915 al 26 agosto 1918. Leggi il testo vigente →

I sottufficiali della soppressa categoria furieri del corpo Reale equipaggi, fino a tanto che non potranno ottenere il trasferimento nei personali civili della R. marina, giusta il precedente art. 33, costituiranno un ruolo transitorio di eliminazione, conseguendo in esso l'avanzamento con le norme sancite per le altre categorie del corpo R. equipaggi. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 20 maggio 1915, n. 741, convertito senza modificazioni dalla L. 13 luglio 1922, n. 1159, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' temporaneamente sospesa l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797".

Testo in vigore dal 15 giugno 1915 al 26 agosto 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1915

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 15 giugno 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 20 maggio 1915, n. 741, convertito senza modificazioni dalla L. 13 luglio 1922, n. 1159, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' temporaneamente sospesa l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art35 · fonte del testo