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I sottufficiali della soppressa categoria furieri del corpo Reale equipaggi, fino a tanto che non potranno ottenere il trasferimento nei personali civili della R. marina, giusta il precedente art. 33, costituiranno un ruolo transitorio di eliminazione, conseguendo in esso l'avanzamento con le norme sancite per le altre categorie del corpo R. equipaggi. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 maggio 1915, n. 741, convertito senza modificazioni dalla L. 13 luglio 1922, n. 1159, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' temporaneamente sospesa l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797".
Testo in vigore dal 15 giugno 1915 al 26 agosto 1918
