Art. 18
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[1]Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie.
[2]Si inscrivono fra le entrate ordinarie: i prodotti del traffico; i proventi dell'uso delle proprieta' immobiliari, e quelli dell'uso e della vendita di materiali provenienti dall'armamento, dai rotabili e dai lavori in conto esercizio; i rimborsi e concorsi di Societa' concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino, o per altre prestazioni; i noli attivi di materiale rotabile e qualunque altro introito riguardante l'esercizio.
[3]Si inscrivono fra le entrate straordinarie: le somme fornite dal tesoro per le spese straordinarie contemplate nell'art. 22; i rimborsi e concorsi di Societa' concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario; il ricavo dalla vendita di beni immobili e di materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario ed a servizi di navigazione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
