Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1907 al 26 ottobre 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Nel progetto di bilancio preventivo e in quello di assestamento della spesa, si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione e in un'altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi, con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli.
[2]Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 26 ottobre 1913
