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[1]Nel progetto di bilancio preventivo e in quello di assestamento della spesa, si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione e in un'altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi, con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli.

[2]Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 26 ottobre 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art23 · fonte del testo