Art. 23
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[1]((Nel progetto di bilancio preventivo si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione o in un'altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi, con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli)).
[2]Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1913 al 16 dicembre 2009
