Art. 32
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[1]Alle associazioni cooperative di produzione e lavoro che abbiano adempiuto alle prescrizioni della legge 12 maggio 1904, numero 178, sono applicabili, pei lavori e per le forniture d'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le disposizioni della legge medesima.
[2]Ai Consorzi, che gia' siano o fossero regolarmente costituiti fra Societa' cooperative di produzione e lavoro, puo' essere affidata, anche per trattativa privata la esecuzione delle opere suddette, purche' l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Societa' costituenti il Consorzio secondo le norme vigenti.
[3]Potra' pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.
[4]Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Societa' od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneita', stabilita' e solvibilita' per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 25 luglio 1909
