Art. 31
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 241 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.
tolto: Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima. Il regolamento stabilira' quali contratti saranno da stipularsi in forma pubblica amministrativa.
tolto: Tuttavia e' ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.
tolto: E' ammessa la trattativa privata:
tolto: a) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 200.000 anche se ripartite in piu' anni;
tolto: b) con deliberazione motivata dal Consiglio d'amministrazione nei casi di contrattazione di importo superiore a L. 200.000.
tolto: La deliberazione del Consiglio, quando si tratta di contrattazione di importo superiore a L. 500.000, dovra' riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, ecc..
tolto: Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a cio' delegati dall'Amministrazione.
tolto: I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art31 · fonte del testo