Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 35
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Tutti i contratti ed atti, stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all'esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
