Art. 35
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Tutti i contratti ed atti, stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all'esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 1909, n. 372
3La L. 25 giugno 1909, n. 372, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai reclami relativi al contratto di trasporto di persone e di cose, presentati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non sono applicabili gli articoli 19, n. 3, e 20, n. 34, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414".
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 25 novembre 1915
