Art. 36
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[1]Le casse dipendenti dalla ragioneria raccolgono gl'introiti disponibili delle stazioni e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari, e provvedono al pagamento delle spese sopra mandati o diretti o a disposizione o di anticipazione, o mediante ruoli e fogli di paga del personale, emessi dall'Amministrazione e vidimati dal servizio centrale o dagli uffici staccati di ragioneria.
[2]((Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa, sono versate presso le Regie tesorerie del Regno.
[3]Queste somme sono tenute in conto corrente speciale fruttifero dal tesoro, giusta le istruzioni che verranno all'uopo emanate di concerto col Ministero dei lavori pubblici)).
[4]Il direttore generale ha facolta' di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale per il servizio dell'azienda, mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria, a norma del regolamento.
[5]Le norme per il servizio di cassa, e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1920 al 18 novembre 1960
