Art. 36
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[1]((Le casse dipendenti dalla ragioneria raccolgono gl'introiti disponibili delle stazioni e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari, e provvedono al pagamento delle spese sopra mandati o diretti o a disposizione o di anticipazione, o mediante ruoli e fogli di paga del personale, emessi dall'Amministrazione e vidimati dal servizio centrale o dagli uffici staccati di ragioneria.
[2]Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alla Banca d'Italia.
[3]Queste somme sono tenute in conto corrente speciale, distinto da quello del tesoro dello Stato, ad interesse, giusta convenzione che, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sara' approvata per decreto Reale.
[4]Il direttore generale ha facolta' di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale per il servizio dell'azienda, mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria, a norma del regolamento.
[5]Le norme per il servizio di cassa, e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 10 ottobre 1920
