Art. 47
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[1]L'esercizio di una linea e' fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finche' il prodotto lordo annuo ricavato dai viaggiatori e dai trasporti a grande velocita' non oltrepassi lire novemila per chilometro.
[2]Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, le lire novemila per chilometro, deve essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.
[3]Sulle linee per le quali, dai trasporti viaggiatori e merci a grande velocita' si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a lire dodicimila per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, puo' autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.
[4]E' in facolta' del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.
[5]I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
