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[1]L'esercizio di una linea e' fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finche' il prodotto lordo annuo ricavato dai viaggiatori e dai trasporti a grande velocita' non oltrepassi lire novemila per chilometro.

[2]Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, le lire novemila per chilometro, deve essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.

[3]Sulle linee per le quali, dai trasporti viaggiatori e merci a grande velocita' si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a lire dodicimila per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, puo' autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.

[4]E' in facolta' del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.

[5]I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art47 · fonte del testo