Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 15 gennaio 1932. 131 parole tolte, 21 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'esercizio di una linea e' fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finche' il prodotto lordo annuo ricavato dai viaggiatori, non oltrepassi L. 7500 per chilometro.
tolto: Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, leL. 7500 per chilometro, deve essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.
tolto: Sulle linee per le quali, dai trasporti viaggiatori, si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a L. 10.000 per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, puo' autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.
tolto: E' in facolta' del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.
tolto: I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 21 DICEMBRE 1931, N. 1575, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1932, N. 386
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.