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[1]Sono soggette all'approvazione del ministro le deliberazioni motivate del Consiglio di amministrazione relative alle nomine, agli avanzamenti, ai collocamenti in disponibilita', all'esonero ed alla destituzione di funzionari di grado uguale o superiore al primo delle tabelle graduatorie esistenti.

[2]Pei provvedimenti relativi al capo servizio della ragioneria, il ministro dei lavori pubblici procedera' di concerto con quello del tesoro.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 23 settembre 1917

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art54 · fonte del testo