Art. 54
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[1]((Sono soggette all'approvazione del ministro le deliberazioni motivate del Consiglio d'amministrazione relative alle nomine, agli avanzamenti, ai collocamenti in disponibilita', all'esonero, alla revocazione ed alla destituzione di funzionari di grado eguale o superiore al primo)).
[2]Pei provvedimenti relativi al capo servizio della ragioneria, il ministro dei lavori pubblici procedera' di concerto con quello del tesoro.
Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009
