Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 55
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Salvo i diritti riservati ai sottufficiali del Regio esercito e della R. armata, le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso, eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
