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Salvo i diritti riservati ai sottufficiali del Regio esercito e della R. armata, le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso, eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art55 · fonte del testo