Art. 56
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" in quanto tale norma pone in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra gli addetti alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di attività svolta è sempre più severamente punita ai sensi dell'art. 341 c.p., e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui offesa è diversamente punita a seconda che l'attività da essi esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.
Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 56 Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1974 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.
tolto: Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio, sono considerati come dimissionari e sono surrogati.
tolto: Puo' pero' il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione dal grado e dallo stipendio o la retrocessione di grado. Puo' anche applicare, qualunque sia il grado dell'agente, la sola proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga fino a due anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art56 · fonte del testo