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In seno al Consiglio generale potranno essere elette Commissioni speciali, alle quali sia deferito, dal presidente o dal Consiglio stesso, l'incarico d'intraprendere studi speciali, per riferirne poi le conclusioni.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art66 · fonte del testo