Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 66
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In seno al Consiglio generale potranno essere elette Commissioni speciali, alle quali sia deferito, dal presidente o dal Consiglio stesso, l'incarico d'intraprendere studi speciali, per riferirne poi le conclusioni.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
