Art. 65
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Consiglio generale del traffico si riunira' normalmente due volte all'anno, e sara' convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potra' anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.
tolto: Le votazioni saranno ritenute valide quando siano presenti almeno due terzi dei membri e la maggioranza dei suffragi corrisponda almeno al terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti, la prevalenza sara' data dal voto del presidente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art65 · fonte del testo