Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 70
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I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica due anni; quelli della categoria a) possono essere rinominati; quelli delle categorie b) e c) non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
