Art. 70
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((I membri delle Commissioni locali durano in carica quattro anni) e possono essere riconfermati)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
