Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 71
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I membri del Consiglio generale non appartenenti alle categorie b) e c) e quelli delle Commissioni compartimentali estranei all'Amministrazione ferroviaria non potranno essere sostituiti da supplenti.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
