Art. 81
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009. 356 parole tolte, 18 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'Amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procedera' al riordinamento degli uffici pel servizio legale, ed il relativo per sonale sara' reclutato tra i funzionari degli attuali uffici di consulenza legale ferroviaria, che oltre la laurea di giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.
tolto: Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvedera' o merce' i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso, ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento: tra i funzionari delle R. avvocature erariali, e tra i funzionari del pubblico ministero, giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.
tolto: Ai detti funzionari e magistrati, che fossero prescelti, saranno applicabili, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.
tolto: COMMA ABROGATOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 9 LUGLIO 1908, n. 418.
tolto: Por l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvedera' mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di eta' non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente inscritti, almeno da due anni, nell'albo degli avvocati o dei procuratori esercenti presso le Corti od i tribunali del Regno ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa, nonche' fra funzionari della magistratura i quali abbiano almeno due anni di servizio, escluso il tirocinio di uditore.
tolto: Con R. decreto, udito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il riordinamento e funzionamento del servizio legale ferroviario nonche' per l'esazione e ripartizione, fra funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti, oppure corrisposte dall'Amministrazione interessata in ragione della meta' di quelle che sarebbero state liquidate contro il soccombente, nei casi di transazione dopo la sentenza favorevole all'Amministrazione medesima o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente. aggiunto: 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art81 · fonte del testo