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[1]E' istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[2]Essa e' composta di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle Camere rispettive, e dura in carica tre anni. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, questi continueranno a far parte della Commissione fino a nuove nomine.

[3]La Commissione di vigilanza elegge nel suo seno il proprio presidente ed il segretario.

[4]Spetta alla Commissione di vigilare sull'andamento dell'amministrazione e dell'azienda ferroviaria e di segnalare al Parlamento e al Governo i bisogni e le eventuali deficienze del servizio ferroviario.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art72 · fonte del testo