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[1]E' istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[2]((Essa e' composta di sei senatori e di sei deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascheduna Sessione e che continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo fra le Legislature e le Sessioni)).

[3]La Commissione di vigilanza elegge nel suo seno il proprio presidente ed il segretario.

[4]Spetta alla Commissione di vigilare sull'andamento dell'amministrazione e dell'azienda ferroviaria e di segnalare al Parlamento e al Governo i bisogni e le eventuali deficienze del servizio ferroviario.

Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 10 aprile 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909. 23 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Essa e' composta di sei senatori e di sei deputati, tolto: eletti dalle Camere rispettive, e dura in carica tre anni. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, questi aggiunto: da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascheduna Sessione e che continueranno a far parte della Commissione tolto: fino a nuove nomine aggiunto: anche nell'intervallo fra le Legislature e le Sessioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art72 · fonte del testo