Art. 72
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[1]E' istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[2]((Essa e' composta di sei senatori e di sei deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascheduna Sessione e che continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo fra le Legislature e le Sessioni)).
[3]La Commissione di vigilanza elegge nel suo seno il proprio presidente ed il segretario.
[4]Spetta alla Commissione di vigilare sull'andamento dell'amministrazione e dell'azienda ferroviaria e di segnalare al Parlamento e al Governo i bisogni e le eventuali deficienze del servizio ferroviario.
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 10 aprile 1923
