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[1]La Commissione di vigilanza esamina e discute la relazione semestrale, che le sara' inviata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

[2]La Commissione ha facolta' di fare tutte le indagini e i rilievi che stimi opportuni per accertarsi dell'andamento del servizio.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art73 · fonte del testo