Art. 78
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 213 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico e' estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.
tolto: Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
tolto: Le spese di amministrazione per studi, dirigenza, sorveglianza e liquidazione delle costruzioni suddette, e quelle per trasporti, per lavori in economia e per somministrazioni di materiali e oggetti di magazzino, sono per ciascuna linea anticipate sul bilancio delle ferrovie dello Stato e semestralmente rimborsate con mandati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
tolto: La Direzione generale delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad introdurre, durante l'esecuzione dei lavori, le modificazioni al progetto approvato che, senza alterare le linee generali del tracciato, abbiano lo scopo di evitare frane ed altre difficolta' dei terreni, di conseguire economie e di meglio provvedere ad esigenze tecniche ed economiche delle quali non si fosse potuto tenere conto nel progetto.
tolto: All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' affidata la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse all'industria privata quando lo Stato debba assumerne poi l'esercizio. In tal caso sono deferite all'Amministrazione stessa tutte le facolta' ed attribuzioni che spettano per le vigenti leggi all'autorita' governativa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art78 · fonte del testo