Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 75
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I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale del traffico, e delle Commissioni compartimentali del traffico di cui gli articoli 4, 61 e 68 della presente legge.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
