Art. 75
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 7 giugno 1924. Leggi il testo vigente →
((I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale del traffico e delle Commissioni locali del traffico, di cui agli articoli 4, 61 e 68 della presente legge)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 7 giugno 1924
