Art. 85
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[1]Nelle prime sedute successive alla pubblicazione della presente legge i due rami del Parlamento procederanno, rispettivamente, alla nomina dei membri della Commissione di vigilanza.
[2]Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge cesseranno i poteri dell'attuale Consiglio di amministrazione, e si procedera' alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, il quale entrera' immediatamente in funzione.
[3]Il Consiglio generale del traffico e le Commissioni compartimentali del traffico saranno completate nel termine suddetto secondo il disposto dell'art. 63.
[4]Con decreto Reale sara' stabilita la decorrenza dei termini indicati negli articoli 53 e 59 della presente legge.
[5]I termini medesimi dovranno cominciare a decorrere non piu' tardi di otto mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
